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Elezioni Tor Vergata 12-13 maggio: Senato Accademico


17 Aprile 2010

Il Senato accademico: composizione

1. Il Senato accademico è costituito con decreto del Rettore ed è composto da:

a) il Rettore che lo presiede;

b) il Prorettore vicario, con voto consultivo;

c) i Presidi di Facoltà;

d) una rappresentanza dei docenti dell'Ateneo così formata:

A) due professori di ruolo, di fascia diversa, o un professore di ruolo e un ricercatore, in rappresentanza di ciascuna delle Aree scientifico-disciplinari di cui al successivo comma 2, eletti, con preferenza unica e in collegio unico per ciascuna aggregazione, dai professori di ruolo e fuori ruolo e dai ricercatori;

B) due docenti in rappresentanza di ciascuna delle Facoltà in cui almeno il 70% dei professori e ricercatori appartenga ad una medesima Area scientifico-disciplinare, eletti con preferenza unica dai docenti presenti nel Consiglio di Facoltà;

e) il Direttore amministrativo;

f) 7 studenti eletti da tutti gli studenti iscritti con metodo proporzionale;

g) 4 rappresentanti del personale non docente eletti a preferenza unica ed in collegio unico.


2. Con riferimento ai settori scientifico-disciplinari di cui al decreto 4.10.2000 del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e all'art. 2 del D.M. 23.12.1999 (supplemento ordinario alla G.U., n. 249 del 24.10.2000)le Aree scientifico-disciplinari dell'Ateneo sono così costituite.

Area I.Tutti i settori che iniziano con MAT/ e INF/con la sola esclusione del settore MAT/09.

Area II.Tutti i settori che iniziano con FIS/.

Area III.Tutti i settori che iniziano con CHIM/.

Area IV.Tutti i settori che iniziano con GEO/, BIO/ e AGR/.

Area V. Tutti i settori che iniziano con MED/ e VET/.

Area VI.Tutti i settori che iniziano con ICAR/.

Area VII.Tutti i settori che iniziano con ING-IND/, ING-INF e il settore MAT/09.

Area VIII.Tutti i settori che iniziano con L-ANT/, L-ART/, L-FIL-LET, L-LIN/ e L-OR.

AreaIX.Tutti i settori che iniziano con M-STO/, M-DEA/, M-GGR/, M-FIL/, M-PED/, M-PSI/ e M-EDF.

AreaXTutti i settori che iniziano con IUS/.

AreaXI Tutti i settori che iniziano con SECS-P/, SECS-S e SPS/.


3. Le deliberazioni, salvo diversa previsione dello statuto o del regolamento, sono prese a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto del Rettore


4. I membri di cui alle lettere d) e g) durano in carica 3 anni accademici. I membri di cui alla lettera f) durano in carica 24 mesi condecorrenza dalla data di nomina. L’elezione dei membri di cui alle lettere d), f) e g) è disciplinata da un Regolamento di Ateneo. Nel caso di anticipata cessazione, per portare a termine il mandato interrotto, subentra il primo dei non eletti, escludendo, per i rappresentanti delle aree scientifico-disciplinari, gli appartenenti alla fascia e al ruolo del rappresentante che permane.


5.Il Senato accademico è convocato dal Rettore ordinariamente ogni 2 mesi e straordinariamente sempre che occorra o qualora ne faccia richiesta scritta almeno un quinto dei componenti, indicando i punti da inserire all’ordine del giorno. In tal caso la seduta deve essere convocata non oltre quindici giorni dalla ricezione della richiesta.


6. Le procedure per il funzionamento del Senato accademico sono fissate dal regolamento generale di Ateneo.


Articolo 13

Il Senato accademico: funzioni

1. Il Senato accademico esercita tutte le competenze relative all'indirizzo, alla programmazione e al coordinamento delle attività dell'Ateneo, fatte salve le attribuzioni delle singole strutture.

2. All'inizio di ogni anno accademico, sentite le strutture competenti, il Senato accademico predispone e delibera un documento di indirizzo e programmazione delle attività istituzionali dell'Università, contenente sia le indicazioni circa il reperimento delle risorse finanziarie sia le priorità su cui il Consiglio di amministrazione dimensiona il proprio intervento.

3. Ad esso spetta, in particolare:

a) deliberare le modifiche statutarie, nonché i regolamenti d'Ateneo, ove non attribuiti alla competenza di organi diversi;

b) deliberare il piano triennale di sviluppo, sentiti i Consigli di Facoltà e di Dipartimento, il Consiglio di amministrazione ed il Consiglio degli studenti;

c) verificare annualmente lo stato di attuazione del programma triennale apportando ad esso gli adeguamenti resi eventualmente necessari dai mutamenti intervenuti;

d) deliberare in riferimento all'organico di Ateneo e con cadenza di regola raccordata alla predisposizione del bilancio di previsione, d'intesa con la Conferenza dei Presidi, la distribuzione tra le Facoltà ed i settori scientifico-disciplinari dei posti di ruolo del personale docente e delle risorse ad essi relative, nonché quella delle risorse destinate alle supplenze d'insegnamento ed allo svolgimento delle attività didattiche di cui all'articolo 90, comma 2. Qualora i professori e i ricercatori di una Facoltà appartengano per almeno il 70% ad una medesima Area scientifico-disciplinare, per i posti assegnati a quella Facoltà può essere omessa l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari;


e) deliberare la ripartizione dei posti di personale non docente e le relative risorse tra le diverse articolazioni dell'Ateneo, sentite le strutture interessate e la Conferenza dei Direttori di Dipartimento;


f) fissare i criteri per l'assegnazione delle risorse finanziarie destinate alla didattica ed ai servizi, sentito il Consiglio di amministrazione;


g) definire gli interventi per il diritto allo studio;


h) fissare i criteri per l'assegnazione delle risorse finanziarie destinate alla ricerca scientifica, sentita, per quanto di competenza, la Conferenza dei Direttori di Dipartimento;


i) fissare i criteri e le priorità in merito ai servizi sociali, culturali e ricreativi, sentito il Consiglio degli studenti;


j) fissare i criteri e le priorità per la ripartizione degli spazi e delle risorse finanziarie tra attività scientifiche, didattiche e di servizio;


k) nominare commissioni consultive temporanee o permanenti;


l) esprimere parere in merito alle convenzioni dell'Università o, nei casi previsti dal regolamento generale d'Ateneo, di sue articolazioni, con soggetti pubblici o privati;


m) dettare criteri per la partecipazione a programmi di cooperazione nazionali ed internazionali;


n) dettare criteri per i rapporti di collaborazione o forniture di servizi con soggetti pubblici o privati, con garanzia delle funzioni e dell'autonomia dei Dipartimenti;


o) approvare i regolamenti didattici contenenti gli ordinamenti degli studi;


p) deliberare, a maggioranza assoluta, sulle proposte d'istituzione e soppressione delle strutture didattiche e di servizio, universitarie o interuniversitarie, disponendo la modifica delle rispettive tabelle allegate allo statuto, ove previste;


q) deliberare, a maggioranza assoluta, sulle proposte di istituzione e soppressione delle strutture di ricerca, universitarie o interuniversitarie, disponendo la modifica delle rispettive tabelle allegate allo statuto, ove previste;


r) deliberare, a maggioranza assoluta, eventuali modifiche del sigillo dell'Università;


s) esprimere parere sulle relazioni periodiche e sulla relazione annuale del Rettore;


t) approvare le delibere della Facoltà competente, in ordine al conferimento di lauree deliberate honoris causa dai Consigli di Facoltà;


u) formulare, sentite le strutture competenti, proposte al Consiglio di amministrazione in merito all'entità e alla ripartizione per voci delle tasse e dei contributi relativi all'iscrizione e alla frequenza;


v) decidere i ricorsi in materia di afferenza ai Dipartimenti;


w) autorizzare, per quanto di competenza, il Rettore a stare in giudizio;


x) eleggere Commissioni di saggi chiamate e dirimere eventuali controversie tra le articolazioni dell'Ateneo;


y) deliberare annualmente il calendario accademico;


z)esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dallo statuto, dai regolamenti e dalle norme legislative applicabili.


4. Le delibere di cui alle lettere d), m), o) e v) del presente articolo sono adottate con la partecipazione dei soli componenti di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 12.


5. Qualora una modifica dell'organico del personale docente dell'Ateneo comporti un'alterazione dei valori ripartiti per Facoltà, deve essere acquisito il parere positivo delle Facoltà coinvolte, espresso dai relativi Consigli. In mancanza di tale parere positivo, la modifica deve essere deliberata dal Senato accademico con la maggioranza dei due terzi.

Gioenjoy     




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